Vendite a domicilio, a distanza, fuori dai locali commerciali
Gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità Europea hanno indotto il legislatore ad intervenire a tutela del consumatore, introducendo una normativa specifica in tema di vendite stipulate fuori dai locali commerci ali, di vendite a distanza e, più in generale, di contratti conclusi dal consumatore. Il D.Lgs15/1/1992 n. 50 ha dato att uazione, nel nostro ordinamento, alla Direttiva CEE n. 85/577 in materia di contratti negoziati fuori dai locali comm erciali, apprestando al consumatore un’efficace tutela con il riconoscimento della possibilità di disdire il contratto att raverso l’esercizio di uno jus poenitendi.
Le norme si applicano ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, per la fornitura di beni o la prest azione di servizi, stipulati:
- durante una visita dell’operatore commerciale nel domicilio del consumatore o nei luoghi dove lavora (vendita a do micilio);
- in area pubblica o aperta al pubblico mediante la sottoscrizione di nota d’ordine, comunque denominata.
In relazione a tali contratti la legge riconosce al consumatore un diritto di recesso, svincolato dalla sussistenza di par ticolari motivi, da esercitarsi attraverso l’invio all’operatore commerciale di apposita comunicazione nel termine di s ette giorni decorrenti dalla sottoscrizione della nota d’ordine o dalla data d’informazione dell’esistenza del diritto di recesso, oppure dalla data di ricevimento della merce.
Il diritto è irrinunciabile ed è nulla ogni pattuizione in contrasto con la disciplina normativa di esso.
La tutela del consumatore è ancora più netta per i contratti di vendita a distanza, contratti conclusi attraverso tecnich e che non presuppongono la presenza fisica e simultanea delle parti; a titolo esemplificativo, può trattarsi di contratti conclusi tramite catalogo, telefono, posta elettronica, televisione, pubblicità, stampa con buono d’ordine.
Più precisamente, il D. Lgs 22/5/1999 n. 185, di attuazione della direttiva 97/7/CE, si applica ai contratti aventi ad o ggetto beni e servizi stipulati tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di c omunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Disservizi durante le vacanze
Negli ultimi anni, il Codice del Turismo ha equiparato le agenzie viaggi on-line a quelle tradizionali per cui in caso di vacanza rovinata chi ha acquistato un pacchetto all-inclusive sul web beneficerà delle medesime tutele che sono riconosciute sui canali tradizionali”.
Sul tema ecco alcuni consigli da seguire:
- Prima di partire
- richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite da depliants e brochures saranno vincolanti per l’organizzatore);
- se si sottoscrive una polizza di assicurazione, leggere attentamente le condizioni contrattuali (attenzione alla previs ione di franchigie, spese non rimborsabili, etc.);
- qualora la destinazione sia un paese straniero, verificare la necessità di adempimenti burocratici o sanitari (docume nti di espatrio, visti di ingresso, vaccinazioni, etc.);
- opporsi per iscritto ad eventuali richieste di ulteriori esborsi da parte dell’agenzia quando mancano meno di venti g iorni alla partenza.
- Durante la vacanza
- il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto (ogni modifica del programma o della sistemazione alberghi era legittimano il consumatore al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno);
- rivolgersi ai rappresentanti dell’organizzazione sul posto per segnalare ogni difformità rispetto al contratto di viagg io;
- documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa.
- Al rientro
- entro 10 giorni dal rientro, nel caso di difformità o disservizi, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso tra mite raccomandata a.r. (o un qualsiasi strumento che consenta di provare l’avvenuto ricevimento) indirizzata all’agenzia di viaggi, al tour operator e per co noscenza a Federconsumatori.
- acquistando un pacchetto turistico tutto compreso, la richiesta dovrà essere indirizzata all’organizzatore e non al si ngolo fornitore di servizi turistici.
Disservizi durante i trasporti pubblici, aerei e treni
Il Regolamento UE n. 181/2011, entrato in vigore il 01.03.13, ha disciplinato i diritti dei passeggeri trasportati con a utobus con riferimento alla discriminazione nelle diverse condizioni di trasporto offerte dai vettori, ai diritti dei pass eggeri in caso di incidente, alla discriminazione e l’assistenza nei confronti di persone con disabilità o a mobilità rid otta ed agli accompagnatori, ai diritti in caso di cancellazione o ritardo, alle informazioni minime da fornire ai passe ggeri ed alla disciplina dei reclami ed alle regole generali per l’applicazione del regolamento.
Il regolamento si applica ai passeggeri che usufruiscono di servizio di autobus regolare, ossia effettuato con frequenz a e itinerario determinato in cui imbarco e sbarco passeggeri avvengono presso fermate prestabilite situate all’interno dell’Unione Europea e con distanze pari o superiori a Km. 250.
I diritti previsti per le tratte di lunga percorrenza e cioè superiori a Km. 250 prevedono, in caso di cancellazione o rit ardo superiore a 90 minuti per viaggi superiori a 3 ore che non dipendono da caso fortuito o forza maggiore quali co ndizioni meteorologiche avverse o calamità naturali, adeguata assistenza per i passeggeri, consistente in spuntini, pa sti e bevande e, se necessario, sistemazione alberghiera per un massimo di due notti al costo massimo di € 80 per not te.
In caso di overbooking, ossia di vendita di biglietti in numero superiore alla capienza dell’autobus, cancellazione o ri tardo superiore a 2 ore rispetto all’orario di partenza previsto, il passeggero ha diritto al rimborso ed alla riprotezione o, in difetto, il risarcimento del 50% del prezzo del biglietto.
Il passeggero, anche nei viaggi con percorrenza inferiore a Km. 250, ha diritto ad essere informato prima e durante il viaggio sia in merito ai diritti che della cancellazione o ritardo ed ha diritto all’assistenza in caso di lesioni personali, perdita, danneggiamento o decesso dipendenti da incidente stradale, compresa la sistemazione alberghiera per un m assimo di due notti al costo massimo di € 80 a notte).
E’ prevista un’assistenza specifica per il passeggero con disabilità o a mobilità ridotta sia a bordo dell’autobus che n ella stazione e, se necessario, il trasporto gratuito per l’accompagnatore oltre che il risarcimento per la perdita o dan neggiamento delle attrezzature per la mobilità in caso di incidente.
Per quanto riguarda i disservizi nel trasporto aereo bisogna far riferimento alla Convenzione di Montreal, siglata al t ermine del Convegno di Montreal, il 28 maggio del 1999, la quale prevede il diritto del passeggero (o dei sui eredi) a l risarcimento del danno in caso di morte, lesione, perdita del bagaglio o ritardo nella sua riconsegna e ritardo del volo.
Il legislatore comunitario ha, poi, emanato il Regolamento (CE) 889/2002, di modifica del Regolamento 2027/97 del Consiglio sulla responsabilità delle compagnie aeree in caso di incidente, col quale ha inteso garantire un livello di i ndennizzo adeguato alle vittime degli incidenti che avvengono tanto nelle rotte nazionali, quanto nelle rotte internazi onali. Esso riporta in allegato le previsioni in merito ai diritti dei passeggeri concepite nel convegno di Montreal.
I diritti in questione riguardano il passeggero e i suoi bagagli, e nello specifico sono previsti:
- Diritto al risarcimento in caso di morte o lesioni di un passeggero, senza alcun limite economico prestabilito, confi gurando così una responsabilità illimitata del vettore. In caso di morte del passeggero gli aventi diritto saranno inden nizzati conformemente a quanto disposto dalle norme nazionali.
- Diritto al conferimento di un anticipo in caso di morte o lesioni di un passeggero per coprire le sue necessità econo miche immediate o le necessità delle persone a suo carico, nel termine di 15 giorni dall’individuazione della persona avente diritto all’indennizzo. È previsto un limite minimo di anticipo in caso di morte. Tuttavia, il pagamento dell’a nticipo non presuppone alcun riconoscimento di responsabilità da parte del vettore.
- Diritto al risarcimento del danno in caso di ritardo del passeggero, sempre che la compagnia aerea non abbia adotta to tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o le sia risultato impossibile adottare dette misure. Questo risarcim ento ha dei limiti prefissati.
- Diritto al risarcimento del danno in caso di ritardo del bagaglio, con le stesse modalità previste per il risarcimento d el danno da ritardo del passeggero.
- Diritto a un risarcimento in caso di distruzione, perdita o scomparsa del bagaglio, fino a una certa somma. Va diffe renziato il caso del bagaglio registrato, rispetto al quale la compagnia aerea risponderà anche nel caso in cui sia esen te dalla colpa, salvo che il bagaglio non fosse già danneggiato, dal caso del bagaglio non registrato, per il quale la co mpagnia risponderà solo per i danni causati dalla sua colpa.
- Diritto del passeggero a optare per una tutela maggiore, che comporta una maggior responsabilità della compagnia attraverso una dichiarazione speciale, non oltre il momento della fatturazione del bagaglio. In tal caso è prevista, per ò, una tariffa supplementare.
Di grande importanza è poi il Regolamento (CE) 261/2004.[1]Il Regolamento ha stabilito norme comuni sulla comp ensazione o assistenza a passeggeri aerei in caso di diniego di imbarco, cancellazione del volo o gran ritardo del vol o .L’obiettivo è la protezione tanto dei passeggeri che partono da un aeroporto situato in uno Stato membro, quanto dei passeggeri che partono da un Paese terzo e si dirigono verso un aeroporto situato in uno Stato Membro, quando a d effettuare il volo sia un vettore comunitario .
Contestazione dei vizi dei prodotti comprati
Il primo caso in cui sorge la necessità di “contestare i vizi e i difetti” è quello in cui può imbattersi l’acquirente che, dopo aver comprato un oggetto, si accorge che non è funzionante. In questa ipotesi, se si agisce come privato (quindi senza fattura) la legge riconosce delle garanzie più ampie rispetto a chi agisce nell’ambito di un’attività lavorativa ( quindi richiedendo la fattura).
Se compri in qualità di consumatore, hai sempre una garanzia di due anni e 60 giorni per contestare i vizi al venditore. I 60 giorni decorrono ovviamente dalla scoperta del difetto;
se invece compri con partita Iva: hai una garanzia di un anno e solo 8 giorni per contestare i vizi al venditore. Anche in questo caso il termine decorre dalla scoperta del difetto.
In entrambi i casi, la denuncia del difetto di produzione non è necessaria se il venditore ha ammesso l’esistenza del d ifetto stesso nel momento in cui gli hai riportato il prodotto in negozio o se, all’atto della vendita, lo aveva nascosto. Serve la lettera di contestazione per far valere la garanzia. Garanzia che ti permette, entro due anni (uno solo se acqu isti con partita Iva) di ottenere, a tua scelta, o la riparazione o la sostituzione del prodotto. E se queste opzioni non so no possibili o eccessivamente gravose, puoi chiedere il rimborso di parte del prezzo o la risoluzione del contratto (os sia la restituzione di tutti i soldi).
La garanzia però non è dovuta se, al momento dell’acquisto, tu già conoscevi i vizi o questi erano facilmente visibili. Ad esempio un jeans scontato perché presenza un’evidente macchia.