ASSICURAZIONI – RC AUTO – SINISTRI

Indennizzo diretto

L’indennizzo (o risarcimento) diretto è la procedura di liquidazione dei danni subiti in conseguenza di un sinistro str adale tra due veicoli introdotta dal c.d. Decreto Bersani. Sulla base di quanto disposto, tale procedura, finalizzata a v elocizzare l’iter di liquidazione del sinistro, prevede che, in caso di incidente di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro. La propria assicurazione, quindi, provvede ad an ticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione di controparte, salvo poi ottenere da quest’ ultima un conguaglio forfettario secondo le regole stabilite dalla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Di retto (c.d. CARD), alla quale entrambe le compagnie devono aver aderito.

Per poter fare richiesta dell’indennizzo devono sussistere le seguenti condizioni:

  • il sinistro deve risolversi in un urto, anche tra più veicoli, con esclusione della sola ipotesi in cui oltre al veicolo del l’istante e a quello nei cui confronti questi rivolge le proprie pretese, la responsabilità sia almeno in parte riconducibi le ad ulteriori veicolo coinvolti;
  • entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città de l Vaticano;
  • entrambi i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati;
  • entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla convenzione CARD. Al contrario, sono esclusi dalla procedura dell’indennizzo diretto:
  1. sinistri senza urto (c.d. sinistro da turbativa);
  2. sinistri in cui sono coinvolti altri veicoli responsabili oltre a quelli dell’istante e quello nei cui confronti questi riv olge le proprie pretese;
  3. sinistri avvenuti con un veicolo straniero;
  4. sinistri con un ciclomotore che non sia munito della c.d.“nuova targa” (ex DPR 6 marzo 2006, n. 153).

La procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarci mento alla propria compagnia oppure al responsabile civile e all’assicurazione di quest’ultimo. In ogni caso la richies ta di risarcimento per l’indennizzo diretto deve essere inviata per conoscenza anche alla compagnia di assicurazione del responsabile, costituendo tale adempimento una condizione di proponibilità della domanda.

La richiesta risarcitoria deve contenere una serie di elementi essenziali quali: nomi degli assicurati;targhe dei veicoli; rispettive imprese di assicurazione;descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro;event uale intervento delle autorità; luogo e giorni (almeno cinque) in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere is pezionate dalla compagnia. In caso di incompletezza della domanda risarcitoria, la compagnia ha trenta giorni di tem po per richiedere al danneggiato l’integrazione dei dati mancanti. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento completa di tutti gli elementi testè elencati, l’impresa di assicurazione è tenuta ad esprimersi e, quin di, a formulare l’offerta risarcitoria oppure a comunicare specificamente i motivi per i quali non intende farlo. Tale t ermine si riduce a trenta in presenza del modulo di constatazione amichevole (CAI) sottoscritto da entrambi i conduc enti.

In caso di lesioni personali la domanda risarcitoria deve contenere, oltre le informazioni relative ai mezzi coinvolti e alla dinamica del sinistro, anche l’indicazione di età, attività e reddito del danneggiato; entità delle lesioni subite;dic hiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatori e (I.N.A.I.L); attestazione medica dell’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti. In caso di incompletez za della domanda valgono le regole per l’integrazione sopra descritte. Per le richieste risarcitorie relative a lesioni, il termine per la formulazione dell’offerta obbligatoria (o del diniego) è aumentato a novanta giorni.

In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata comunicazi one di offerta o di diniego di offerta entro i termini di sessanta-novanta giorni previsti, il danneggiato può proporre a zione diretta nei confronti della propria compagnia.

Procedure conciliative Ania

La conciliazione si ritiene una soluzione semplice e rapida, che rappresenta un’alternativa alla procedura conciliativa giudiziaria diretta anch’essa a risolvere un’eventuale controversia sorta a seguito di un incidente d’auto. È possibile o ptare per questa strada qualora le controversie riguardino la gestione di sinistri rca con danni fino a 15.000 euro.

Se un assicurato decide di utilizzare la procedura di conciliazione, può procedere in due modi:

  1. facendone richiesta presso gli sportelli delle associazioni dei consumatori aderenti;
  2. inviando la richiesta di conciliazione on line a una delle associazioni dei consumatori aderenti, tramite il sito ww w.conciliazioneaniaconsumatori.it.

Polizze Vita

L’assicurazione sulla vita è una garanzia per i nostri familiari e può essere fatta attraverso un investimento (più o me no oneroso) annuale, semestrale o mensile, che serve a tutela in caso di incidente. Le polizze vita hanno infatti come scopo quello di mantenere il proprio stile di vita invariato. Sono particolarmente indicate alle famiglie monoreddito, a chi ha figli piccoli o a chi ha un grosso debito a carico (mutuo, finanziamento o prestito), ma vengono utilizzate an che in ambito aziendale.

Esistono diversi tipi di polizze vita che si distinguono tra loro per lo scopo per cui sono pensate.

Dopo che il soggetto ha deciso di stipulare una polizza, la compagnia assicuratrice individuata è tenuta a fare una val utazione preliminare (chiamata processo di assunzione del rischio) in cui viene fatta un’analisi dettagliata per valutar e la possibilità di assicurarti, il tipo di copertura più adatto e il costo, detto premio. Durante tale analisi vengono pres i in considerazione alcuni fattori come la salute e la situazione personale. In genere l’assicurato può autocertificare il proprio stato di salute.

Una tipologia specifica è la polizza vita temporanea caso morte che rappresenta un modo di tutelare la famiglia se ve nisse a mancare un reddito importante. Si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento d i un capitale al beneficiario nel caso in cui l’assicurato muoia o diventi invalido totale permanente, sia per infortunio che per malattia. La polizza vita caso morte prevede il pagamento della somma assicurata nel caso in cui l’imprevist o avvenga nel corso della durata del contratto.

Apertura di sinistri

L’assicurazione auto è in Italia obbligatoria per legge, pena pesanti sanzioni amministrative per grave infrazione al Codice della Strada. Tale assicurazione serve a coprire eventuali sinistri e danni causati dal conducente dell’auto. Ne lla spiacevole eventualità di sinistro, questo va prontamente denunciato inviando una raccomandata con ricevuta di r itorno alla propria compagnia assicuratrice entro 3 giorni dal fatto.

Per la denuncia del sinistro è solitamente chiesto il modulo blu CAI (Constatazione Amichevole di Incidente), nel qu ale vanno inserite le informazioni circa l’incidente e i soggetti coinvolti: generalità dei conducenti, data, ora e luogo del sinistro, posizione dei veicoli, come è avvenuto il fatto, la targa dei veicoli coinvolti e la polizza da cui sono tutelati. Vanno inoltre indicate le generalità di eventuali testimoni e i loro recapiti, nonché l’eventuale presenza delle autorità di pubblica sicurezza.

Il modulo va controfirmato dalla controparte, ma può anche essere firmato solo da sé stessi nel caso in cui non si sia trovato un accordo sulla descrizione e sulla responsabilità dell’incidente.

I modulo viene solitamente consegnato all’assicurato alla stipula del contratto di assicurazione e andrebbe sempre te nuto all’interno del proprio veicolo. Qualora al momento del sinistro nessuna delle due parti ne sia in possesso, è pos sibile scrivere di proprio pugno le informazioni necessarie, magari contattando direttamente la propria compagnia assicuratrice per avere indicazioni in merito.

In caso di infortuni bisogna specificare le generalità degli infortunati e l’entità dell’infortunio. Alla denuncia andran no poi allegati tutti i referti medici immediatamente successivi al fatto, ma anche quelli successivi legati all’evolversi della condizione di salute, successivamente all’incidente, più una relazione medica compilata da un sanitario che specifichi la natura dell’infortunio e le prospettive di guarigione.